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STATUTO
Dell'Associazione Culturale
denominata "Associazione Culturale SUONI - Gruppo di Musica
Popolare"
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TITOLO I°-
DENOMINAZIONE - SEDE
- DURATA
Articolo 1)
- E' costituita un'Associazione Culturale - Gruppo di Musica
Popolare - avente la denominazione : "Associazione Culturale
SUONI - Gruppo di Musica Popolare".
Articolo 2)
- L'Associazione ha sede legale in Terranova di Pollino (Potenza),
via Destra delle Donne n. 13.
Articolo 3)
- Il domicilio degli associati, per ogni rapporto con
l'Associazione, è quello dichiarato e risultante dal libro degli
associati, comprese le variazioni successive pervenute per iscritto
alla segreteria dell'Associazione.
Articolo 4)
- La durata dell'Associazione è stabilita dalla data di costituzione
fino al 31 Dicembre del 2029, ma può essere prorogata o sciolta con
delibera dell'assemblea degli associati.
- TITOLO II° -
SCOPI
E FINALITA'
Articolo 5)
- L'Associazione "Associazione Culturale SUONI - Gruppo di
Musica Popolare" è un organismo autonomo, apolitico ed
apartitico, senza fini di lucro e si prefigge di perseguire fini di
promozione socio-culturali, documentaristica, linguistica,
favorendo, tra l'altro, la ricerca e la tutela del patrimonio
culturale del territorio. Si prefigge inoltre:
- di far conoscere e far rivivere
momenti della cultura popolare tradizionale attraverso forme di
spettacolo e mediante studi, corsi, ricerche, convegni e
pubblicazioni varie;
- di collaborare con la Scuola, Enti
ed Istituti vari, anche esteri, che si interessano di cultura
popolare;
- di promuovere ed organizzare
festivals e spettacoli di canti, danze e musiche popolari;
- di sottoscrivere convenzioni per la
gestione di strutture finalizzate alla promozione del turismo
culturale;
- di creare e gestire
laboratori-scuola per la costruzione di strumenti tradizionali
nonchè scuole di musica popolare;
- TITOLO III° -
DEGLI ASSOCIATI
Articolo 6)
- Gli associati si distinguono in: -associati fondatori;
associati benemeriti; -associati onorari; -associati effettivi;
-associati collaboratori.
- Sono associati fondatori coloro i
quali hanno firmato l'atto costitutivo.
- Sono associati benemeriti le
persone che, su proposta del Presidente, vengono nominati dal
Consiglio Direttivo a riconoscimento dell'opera svolta moralmente e
materialmente a favore dell'Associazione.
- Sono associati onorari quelle
persone o Enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo,
contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali.
- Sono associati effettivi tutti
coloro che sono iscritti all'Associazione in qualità di canterini,
danzerini, suonatori ed operatori dello spettacolo.
- Sono associati collaboratori quelle
persone che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo,
contribuiscono alla realizzazione dei fini sociali.
Articolo 7)
- Gli associati fondatori e gli associati effettivi hanno il diritto
di partecipare alle assemblee con facoltà di discussione e di voto.
Su invito del Consiglio Direttivo, alle assemblee possono
partecipare anche, senza diritto di voto, gli associati benemeriti,
onorari e collaboratori i quali hanno facoltà di esprimere parere
consultivo.
Articolo 8)
- La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al
Consiglio Direttivo e scritta su apposito modello. Deve contenere:
nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, residenza e
l'attività che l'aspirante intende svolgere in seno
all'Associazione. La domanda del minorenne deve essere controfirmata
dal genitore o da chi ne fà le veci.
Il Consiglio Direttivo, con criterio
insindacabile, accerta l'esistenza dei requisiti prescritti e la
mancanza di cause di incompatibilità, decide sull'accoglimento della
domanda, comunicando all'interessato la relativa deliberazione. In
caso di rigetto non è tenuto a fornire alcuna motivazione. La
deliberazione di ammissione deve essere annotata sul registro degli
associati.
L'associato deve sottoscrivere gli
impegni così come previsto in domanda e nel regolamento interno. In
mancanza della firma, la domanda si intende come non presentata.
Articolo 9)
- La qualifica di associato si perde per:
- dimissioni, da presentare per
iscritto entro il penultimo mese dell'anno sociale;
- causa di morte;
- espulsione;
- recesso;
- assenteismo;
- inabilità non provocata
dall'attività associativa;
- incompatibilità;
- inosservanza delle disposizioni
dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni
adottate dal Consiglio Direttivo;
- danno materiale e morale
all'Associazione;
- incitamenti a dissidi e disordini;
- pertecipazione, senza
l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, ad altri gruppi che
svolgano attività in concorrenza o contrasti con quelle
dell'associazione;
- inadempienze dei doveri derivanti
dalla qualità di socio o per insolvenza degli obblighi comunque ed a
qualsiasi titolo assunti nei confronti dell'associazione.
L'espulsione viene pronunciata anche
contro quell'associato che si rende colpevole di azioni, fuori
dell'associazione, contrastanti con l'osservanza dei doveri morali e
sociali o che ostacolino il buon andamento dell'attività sociale.
Gli associati receduti, dimissionari,
decaduti, espulsi o deceduti, o chi per essi, hanno l'obbligo della
restituzione di tutto il materiale in loro possesso di proprietà
dell'associazione.
- TITOLO IV° -
ORGANI SOCIALI
Articolo 10)
- Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presedente del Consiglio
Direttivo;
- il Collegio Sindacale.
- TITOLO V° -
ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI
Articolo 11)
- L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per
ascoltare le sue relazioni, per esaminare il bilancio consuntivo
dell'anno in corso e di quello preventivo per l'anno futuro.
Per l'approvazione dei nouvi
programmi e per la nomina dei sindaci.
Articolo 12)
- L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle
modifiche dello Statuto e su tutti quegli argomenti proposti dal
Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno
degli associati effettivi.
Articolo 13)
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima
convocazione, quando è presente la metà più uno degli associati
effettivi. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati
intervenuti. Le deliberazioni sono valide con l'approvazione della
metà più uno degli associati presenti, eccetto per atti che
riguardano le modifiche allo Statuto, lo scioglimento, la proroga
della durata o la trasformazione dell'Associazione, le quali per
essere valide devono essere prese con voto favorevole dei due terzi
degli associati effettivi. Per tale votazione l'Assemblea procederà
con il sistema dell'alzata di mano.
Articolo 14)
- Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono essere annotate nel
registro dei verbali dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.
- TITOLO VI° -
AMMINISTRAZIONE
Articolo 15)
- Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile
da tre a cinque.
Tutti i membri del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo
seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Articolo 16)
- L'amministrazione dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo
che esercita tutti i poteri necessari per il conseguimento dei fini
sociali.
Il Consiglio Direttivo può dare
incarichi di formare commissioni di lavoro, nominare uno o più
coordinatori i quali, per diritto entrano a far parte del Consigio
Direttivo, con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce
ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o del segretario. Si
può, però, riunire straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o
il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando la metà
più uno degli associati effettivi ne fanno richiesta o il Collegio
Sindacale lo ritengono opportuno.
Articolo 17)
- Le sedute del Consiglio Direttivo per essere valide devono avere
la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le relative
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Articolo 18)
- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- tutti gli atti, senza alcuna
limitazione che, comunque, riguardano l'amministrazione
dell'Associazione ed il conseguimento dei suoi fini, eccetto i soli
poteri che il presente Statuto riserva all'Assemblea degli
associati.
- le delibere sull'ammissione dei
nuovi associati;
- l'adesione alle diverse
manifestazioni, pubbliche e private, a Enti o Federazioni affini;
- qualsiasi promozione diretta allo
sviluppo sociale, culturale e artistica dell'associazione;
- fissare le date delle assemblee
generali degli associati;
- convocare le assemblee
straordinarie quando le reputi necessarie o quando ne venga fatta
richiesta dalla metà più uno degli associati;
- dimissionare l'associato che si
rende indegno e viene meno agli obblighi statutari;
- nominare gli associati onorari;
- redigere il regolamento interno.
Articolo 19)
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal
Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza
del segretario, questi viene sostituito dal consigliere più anziano.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte
ai terzi ed in giudizio e dispone la firma con tutti i poteri di
ordinaria amministrazione.
Articolo 20)
- Il segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e
del Consiglio Direttivo, redige i verbali di riunione e provvede al
normale andamento nonchè della tenuta dei libri sociali contabili,
alla conservazione degli atti sociali ed alle spese da pagarsi su
mandato del Presidente.
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TITOLO VII° -
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 21)
- Il Collegio Sindacale è composto di cinque membri di cui tre
effettivi e due supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio Sindacale
deve controllare l'amministrazione dell'Amminbistrazione e vigilare
sull'osservanza del presente Statuto. Puo', se vuole, assistere alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
- TITOLO VIII° -
PATRIMONIO SOCIALE E
CULTURALE-ESERCIZI SOCIALI
Articolo 22)
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili,
immobili, dai proventi delle manifestazioni indette
dall'Associazione e dai proventi delle prestazioni
artistico-culturali sottoforma di contributi e rimborso spese, dalle
eventuali convenzioni e dai contributi provenienti dagli Enti e dai
privati nonchè dagli stessi associati.
Articolo 23) –
I proventi annuali possono essere
erogati in spese di amministrazione, spese per manifestazioni
indette dall’Associazione, spese per l’acquisto di beni e servizi
necessari per lo svolgimento delle attività prefissate e per
eventuali spese straordinarie approvate dall’assemblea degli
associati.
Articolo
24) – Il patrimonio sociale, in caso di recesso, decadenza,
espulsione, dimissioni, morte dell’associato o di scioglimento
dell’Associazione non è mai ripartibile tra gli associati, bensì,
detratte tutte le spese verrà devoluto ad altre associazioni o enti
che abbiano gli stessi fini sociali.
Articolo 25)
– L’esercizio sociale si chiuse al
31 dicembre di ogni anno.
l’eventuale avanzo, dopo aver ammortizzato
le spese effettuate nel corso dell’anno sociale e curato un fondo
cassa per far fronte agli imprevisti, sarà utilizzato per
l’incremento ed il miglioramento tecnico amministrativo patrimoniale
dell’Associazione.
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TITOLO IX° -
SCIOGLIMENTO
Articolo 26 –
L’Associazione osserva la sua
personalità giuridica fino a quando almeno tre associati effettivi
rimarranno a far perte dell’associazione.
In caso di scioglimento è l’Assemblea degli
associati che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, sia tra
gli associati, sia tra i non associati, determinandone i poteri.
Articolo 27) –
Le divergenze di qualsiasi natura
tra gli associati saranno rimesse alla valutazione di un comitato di
arbitri, composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed
il terzo proposto dai due arbitri. Gli arbitri risolvono
inappellabilmente senza alcuna formalità di procedura la questioni
loro sottoposte.
Articolo 28) –
Per tutto quanto non espresso nel presente Statuto valgono le
disposizioni di legge applicabili in materia.
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