Statuto

   "SUONI"

 associazione culturale gruppo di musica popolare

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STATUTO

Dell'Associazione Culturale denominata "Associazione Culturale SUONI - Gruppo di Musica Popolare"

                                    - TITOLO I°-

                 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - E' costituita un'Associazione Culturale - Gruppo di Musica Popolare - avente la denominazione : "Associazione Culturale SUONI - Gruppo di Musica Popolare".

Articolo 2) - L'Associazione ha sede legale in Terranova di Pollino (Potenza), via Destra delle Donne n. 13.

Articolo 3) - Il domicilio degli associati, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello dichiarato e risultante dal libro degli associati, comprese le variazioni successive pervenute per iscritto alla segreteria dell'Associazione.

Articolo 4) - La durata dell'Associazione è stabilita dalla data di costituzione fino al 31 Dicembre del 2029, ma può essere prorogata o sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

                                     - TITOLO II° -

                               SCOPI E FINALITA' 

Articolo 5) - L'Associazione "Associazione Culturale SUONI - Gruppo di Musica Popolare" è un organismo autonomo, apolitico ed apartitico, senza fini di lucro e si prefigge di perseguire fini di promozione socio-culturali, documentaristica, linguistica, favorendo, tra l'altro, la ricerca e la tutela del patrimonio culturale del territorio. Si prefigge inoltre:

- di far conoscere e far rivivere momenti della cultura popolare tradizionale attraverso forme di spettacolo e mediante studi, corsi, ricerche, convegni e pubblicazioni varie;

- di collaborare con la Scuola, Enti ed Istituti vari, anche esteri, che si interessano di cultura popolare;

- di promuovere ed organizzare festivals e spettacoli di canti, danze e musiche popolari;

- di sottoscrivere convenzioni per la gestione di strutture finalizzate alla promozione del turismo culturale;

- di creare e gestire  laboratori-scuola per la costruzione di strumenti tradizionali nonchè scuole di musica popolare;

                                      - TITOLO III° -

                                   DEGLI ASSOCIATI 

Articolo 6) - Gli associati si distinguono in: -associati fondatori;    associati benemeriti; -associati onorari; -associati effettivi; -associati collaboratori.

- Sono associati fondatori coloro i quali hanno firmato l'atto costitutivo.

- Sono associati benemeriti le persone che, su proposta del Presidente, vengono nominati dal Consiglio Direttivo a riconoscimento dell'opera svolta moralmente e materialmente a favore dell'Associazione.

- Sono associati onorari quelle persone o Enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali.

- Sono associati effettivi tutti coloro che sono iscritti all'Associazione in qualità di canterini, danzerini, suonatori ed operatori dello spettacolo.

- Sono associati collaboratori quelle persone che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, contribuiscono alla realizzazione dei fini sociali.

Articolo 7) - Gli associati fondatori e gli associati effettivi hanno il diritto di partecipare alle assemblee con facoltà di discussione e di voto. Su invito del Consiglio Direttivo, alle assemblee possono partecipare anche, senza diritto di voto, gli associati benemeriti, onorari e collaboratori i quali hanno facoltà di esprimere parere consultivo.

Articolo 8) - La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo e scritta su apposito modello. Deve contenere: nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, residenza e l'attività che l'aspirante intende svolgere in seno all'Associazione. La domanda del minorenne deve essere controfirmata dal genitore o da chi ne fà le veci.

Il Consiglio Direttivo, con criterio insindacabile, accerta l'esistenza dei requisiti prescritti e la mancanza di cause di incompatibilità, decide sull'accoglimento della domanda, comunicando all'interessato la relativa deliberazione. In caso di rigetto non è tenuto a fornire alcuna motivazione. La deliberazione di ammissione deve essere annotata sul registro degli associati.

L'associato deve sottoscrivere gli impegni così come previsto in domanda e nel regolamento interno. In mancanza della firma, la domanda si intende come non presentata.

Articolo 9) - La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni, da presentare per iscritto entro il penultimo mese dell'anno sociale;

- causa di morte;

- espulsione;

- recesso;

- assenteismo;

- inabilità non provocata dall'attività associativa;

- incompatibilità;

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;

- danno materiale e morale all'Associazione;

- incitamenti a dissidi e disordini;

- pertecipazione, senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, ad altri gruppi che svolgano attività in concorrenza o contrasti con quelle dell'associazione;

- inadempienze dei doveri derivanti dalla qualità di socio o per insolvenza degli obblighi comunque ed a qualsiasi titolo assunti nei confronti dell'associazione.

L'espulsione viene pronunciata anche contro quell'associato che si rende colpevole di azioni, fuori dell'associazione, contrastanti con l'osservanza dei doveri morali e sociali o che ostacolino il buon andamento dell'attività sociale.

Gli associati receduti, dimissionari, decaduti, espulsi o deceduti, o chi per essi, hanno l'obbligo della restituzione di tutto il materiale in loro possesso  di proprietà dell'associazione.

                                      - TITOLO IV° -

                                   ORGANI SOCIALI 

Articolo 10) - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presedente del Consiglio Direttivo;

- il Collegio Sindacale.

                                        - TITOLO V° -

                         ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 11) - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per ascoltare le sue relazioni, per esaminare il bilancio consuntivo dell'anno in corso e di quello preventivo per l'anno futuro.

Per l'approvazione dei nouvi programmi e per la nomina dei sindaci.

Articolo 12) - L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su tutti quegli argomenti proposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno degli associati effettivi.

Articolo 13) - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli associati effettivi. In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni sono valide con l'approvazione della metà  più uno degli associati presenti, eccetto per atti che riguardano le modifiche allo Statuto, lo scioglimento, la proroga della durata o la trasformazione dell'Associazione, le quali per essere valide devono essere prese con voto favorevole dei due terzi degli associati effettivi. Per tale votazione l'Assemblea procederà con il sistema dell'alzata di mano.

Articolo 14) - Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono essere annotate nel registro dei verbali dal Segretario e sottoscritti dal Presidente.

                                       - TITOLO VI° -

                                  AMMINISTRAZIONE

Articolo 15) - Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da tre a cinque.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Articolo 16) - L'amministrazione dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo che esercita tutti i poteri necessari per il conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo può dare incarichi di formare commissioni di lavoro, nominare uno o più coordinatori i quali, per diritto entrano a far parte del Consigio Direttivo, con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o del segretario. Si può, però, riunire straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando la metà più uno degli associati effettivi ne fanno richiesta o il Collegio Sindacale  lo ritengono  opportuno.

Articolo 17) - Le sedute del Consiglio Direttivo per essere valide devono avere la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Articolo 18) - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- tutti gli atti, senza alcuna limitazione che, comunque, riguardano l'amministrazione dell'Associazione ed il conseguimento dei suoi fini, eccetto i soli poteri che il presente Statuto riserva all'Assemblea degli associati.

- le delibere sull'ammissione dei nuovi associati;

- l'adesione alle diverse manifestazioni, pubbliche e private, a Enti o Federazioni affini;

- qualsiasi promozione diretta allo sviluppo sociale, culturale e artistica dell'associazione;

- fissare le date delle assemblee generali degli associati;

- convocare le assemblee straordinarie quando le reputi necessarie o quando ne venga fatta richiesta dalla metà più uno degli associati;

- dimissionare l'associato che si rende indegno e viene meno agli obblighi statutari;

- nominare gli associati onorari;

- redigere il regolamento interno.

Articolo 19) - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente  o in sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza del segretario, questi viene sostituito dal consigliere più anziano.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone la firma con tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 20) - Il segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali di riunione e provvede al normale andamento nonchè della tenuta dei libri sociali contabili, alla conservazione degli atti sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente.

                              - TITOLO VII° -

                               COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21) - Il Collegio Sindacale è composto di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Amminbistrazione e vigilare sull'osservanza del presente Statuto. Puo', se vuole, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

                                       - TITOLO VIII° -

   PATRIMONIO SOCIALE E CULTURALE-ESERCIZI SOCIALI

Articolo 22) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili, immobili, dai proventi delle manifestazioni indette dall'Associazione e dai proventi delle prestazioni artistico-culturali sottoforma di contributi e rimborso spese, dalle eventuali convenzioni e dai contributi provenienti dagli Enti e dai privati nonchè dagli stessi associati.

Articolo 23) I proventi annuali possono essere erogati in spese di amministrazione, spese per manifestazioni indette dall’Associazione, spese per l’acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività prefissate e per eventuali spese straordinarie approvate dall’assemblea degli associati.

Articolo 24) – Il patrimonio sociale, in caso di recesso, decadenza, espulsione, dimissioni, morte dell’associato o di scioglimento dell’Associazione non è mai ripartibile tra gli associati, bensì, detratte tutte le spese verrà devoluto ad altre associazioni o enti che abbiano gli stessi fini sociali.

Articolo 25) – L’esercizio sociale si chiuse al 31 dicembre di ogni anno.

l’eventuale avanzo, dopo aver ammortizzato le spese effettuate nel corso dell’anno sociale e curato un fondo cassa per far fronte agli imprevisti, sarà utilizzato per l’incremento ed il miglioramento tecnico amministrativo patrimoniale dell’Associazione.

-         TITOLO IX° -

SCIOGLIMENTO

Articolo 26 – L’Associazione osserva la sua personalità giuridica fino a quando almeno tre associati effettivi rimarranno a far perte dell’associazione.

In caso di scioglimento è l’Assemblea degli associati che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, sia tra gli associati, sia tra i non associati, determinandone i poteri.

Articolo 27) – Le divergenze di qualsiasi natura tra gli associati saranno rimesse alla valutazione di un comitato di arbitri, composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo proposto dai due arbitri. Gli arbitri risolvono inappellabilmente senza alcuna formalità di procedura la questioni loro sottoposte.

Articolo 28) – Per tutto quanto non espresso nel presente Statuto valgono  le disposizioni di legge applicabili in materia.